Laterizio CAM

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Sostenibilità in edilizia

La definizione più autorevole del concetto di sviluppo sostenibile è quella introdotta nel 1987 dal rapporto Brundtland (Our Common Future) della Commissione mondiale sull’Ambiente e sullo Sviluppo: “Lo sviluppo sostenibile è uno sviluppo che soddisfi i bisogni della generazione presente senza compromettere la possibilità delle generazioni future di soddisfare i propri […]”.

La legislazione italiana riprende il concetto sopra riportato ampliandolo dicendo che visto l’inevitabile interferenza tra la natura e l’attività umana, il principio dello sviluppo sostenibile deve individuare un giusto equilibrio tra le risorse ereditate e le risorse da risparmiare e trasmettere alle generazioni future. Quindi la generazione presente e quella futura hanno gli stessi diritti e devono poter accedere alle stesse risorse. Si tratta di un processo continuo che vede intrecciarsi tre componenti fortemente interconnessi: ambiente, società ed economia.

Possiamo allora parlare di:

  • Sostenibilità ambientale: capacità di mantenere la qualità e la riproducibilità delle risorse naturali:
  • Sostenibilità sociale: garantire condizioni di benessere umano (sicurezza, salute, istruzione, democrazia) equamente distribuiti per classi, genere e generazioni;
  • Sostenibilità economica: capacità di generare crescita duratura attraverso la creazione di reddito e lavoro per il sostentamento della popolazione.

L’area risultante dall’intersezione delle tre componenti è lo Sviluppo sostenibile.

Gli edifici ed il settore delle costruzioni sono responsabili del consumo del 36% dell’energia globale e del 39% delle emissioni di CO2 (World Energy Statistics and Balances (2017)). Quando si parla di sostenibilità nel settore dell’edilizia si vuole ridurre il più possibile gli impatti negativi sull’ambiente naturale portati dal settore delle costruzioni e nello stesso tempo garantire il benessere degli abitanti all’interno degli edifici. Il criterio di “edilizia sostenibile” va dunque ricondotto ad una molteplicità di fattori: dalla riduzione dei consumi energetici alla scelta di materiali più idonei per la costruzione del fabbricato. In Italia oltre alle normative sul risparmio energetico degli edifici (Decreto 26/6/2015), sono state date prescrizioni sui prodotti per l’edilizia pubblica con l’introduzione dei Criteri Ambientali Minimi (CAM).

CRITERI AMBIENTALI MINIMI E D.M. 11/10/2017

In Italia l’introduzione dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) si ha mediante l’art.18 della L.221/2015, successivamente dall’art.34 “Criteri di sostenibilità energetica e ambientale” del Dlgs 50/2016 (Codice degli Appalti) ed infine con il DM 17.10.2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).

Da questo momento si è reso obbligatorio da parte delle stazioni appaltanti, nell’acquisto di beni, lavori e servizi che ricadono nelle categorie definite dal “Piano d’azione per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione” (PAN GPP), l’inserimento all’interno dei bandi delle specifiche tecniche e delle clausole individuate dai CAM, a prescindere dal valore dell’importo.

Con riferimento ai componenti edilizi, le quote di materiali da riciclare, la gestione del cantiere ed i criteri da seguire nelle demolizioni e negli scavi, quindi si dovranno seguire le specifiche tecniche illustrate nel decreto ministeriale. In particolare per quanto riguarda i blocchi in laterizio, nel paragrafo 2.4.2.3., si impone come requisito mimino che I laterizi usati per muratura e solai devono avere un contenuto di materiale riciclato (secco) di almeno il 10% sul peso del prodotto.

 

I LATERIZI DEL GRUPPO FAUCI CONFORMI AI CAM

 

Il Gruppo FAUCI da sempre attento ai criteri della Sostenibilità Ambientale, identifica con il marchio ISOPOR CAM i blocchi in laterizio porizzato certificati da ICMQ SPA ai sensi della norma ISO 14021 che rispondono ai requisiti previsti dal DM 17.10.2017 (Criteri Ambientali Minimi CAM).

In questo modo si consente agli operatori del processo di poter partecipare alle gare per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici e di sfruttare i vantaggi del Superbonus 110% attualmente presente nel Decreto Rilancio per gli interventi di ristrutturazione edilizia nel settore privato.